Accesso civico
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n° 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art.3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente. Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art.5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, qualora non siano stati effettivamente pubblicati.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata, utilizzando il modulo scaricabile qui.
Il Responsabile per l’Accesso civico, individuato nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riceve le richieste di accesso civico, di cui all’articolo 5 del d.lgs. n.33/2013, esclusivamente all'indirizzo mail deagostiniinge@gonzagadxpo.it e provvede a darvi attuazione.
Entro 30 giorni, il Responsabile per l’Accesso Civico comunicherà al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale ovvero i motivi per cui non si procede alla comunicazione.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art.2, co.9-bis, legge n° 241/1990) individuato nella figura del Direttore monicaraffaele@gonzagadxpo.it.
ACCESSO F.O.I.A. (Freedom Of Information Act)
Questa nuova tipologia di accesso, introdotta nel novellato art. 5 comma 2 del d.lgs. 97/2016, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati, informazioni o documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, fatto comunque salvo il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5 –bis d.lgs. 97/2016). L’esercizio di tale diritto ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo circa il perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente e sul corretto utilizzo del denaro pubblico. Diviene pertanto strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della condivisione dell’attività amministrativa.
Le richieste di accesso generalizzato andranno inoltrate e saranno gestite in analogia a quanto disposto per "l'accesso civico". Per tali richieste utilizzare il modulo scaricabile qui.
ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e s. della l. n. 241/1990 e il suo esercizio necessita, obbligatoriamente, della motivazione e della sussistenza di un interesse diretto giuridicamente tutelato. Per l'esercizio di tale diritto utilizzare il modulo scaricabile qui.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Registro_accessi_al_21-03-2025 | 31/03/2025 | (40.5 KB) | |
| Informativa accesso agli atti | 28/05/2024 | (127.63 KB) | |
| Modulo accesso agli atti | 28/05/2024 | (13.73 KB) | |
| Modulo accesso civico | 28/05/2024 | (12.77 KB) | |
Data di creazione:
13/02/2024
Data di ultima modifica:
14/01/2025